STATUTO DEL COMITATO REGIONALE
Articolo 1
Il Comitato Regionale
1.       Il Comitato Regionale (C.R.) eletto ai sensi degli artt. 20 e 21 dello Statuto UITS, assolve ai compiti necessari alla  gestione dell’attività  federale nell’ambito territoriale di competenza, svolgendo le funzioni sportive nell’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dall’UITS.
2.        Nello svolgimento di  tali  compiti gode di autonomia  operativa ed amministrativa, sotto la vigilanza  ed il controllo  dell’UITS.
3.        . Su espressa indicazione dell’Unione può svolgere incarichi riguardanti l’ambito istituzionale relazionandone, poi, direttamente il Consiglio Direttivo dell’UITS. Comunque, di sua iniziativa, può segnalare all’UITS eventuali problematiche istituzionali constatate in ambito regionale
4.       La sede di ciascun Comitato è presso il poligono della Sezione del capoluogo della Regione.    La  scelta  di  una  sede  diversa  può essere richiesta  dal  C.R. interessato al Consiglio Direttivo dell’UITS che, valutate le motivazioni addotte delibera di conseguenza.
Articolo 2
Attribuzioni del Comitato Regionale
Il  C.R. ha  le attribuzioni  ed assolve  le funzioni  ed   i compiti previsti dallo Statuto,  proponendo ed  attuando nell’ambito regionale ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo dello sport del tiro a segno ed in particolare :
a promuove e propaganda lo sport del tiro a segno;
b esprime parere sulla costituzione, commissariamento e scioglimento delle Sezioni e dei Gruppi sportivi;
c raccoglie    ed  esamina  le  domande di  affiliazione e  riaffiliazione delle Sezioni e dei Gruppi sportivi e le trasmette, con motivato parere, al Consiglio Direttivo dell’UITS;
d organizza e coordina  l’Attività Tecnica Regionale, l’Attività Giovanile e l’Attività Promozionale ed ogni altra attività programmata ed approvata dall’UITS;
e esprime il proprio parere sugli interventi inerenti gli impianti di tiro;
f raccoglie tutte le richieste di contributi ed assegnazioni di armi ed impianti avanzate dalle Sezioni, dai Gruppi sportivi e dagli atleti e le trasmette con motivato parere al Consiglio Direttivo dell’UITS;
g nomina lo Staff Tecnico Regionale e sovrintende al suo funzionamento;
h trasmette al Consiglio Direttivo dell’UITS, per il prescritto controllo, le delibere assunte dalle Assemblee Regionali per l’elezione  del C.R. e ne cura l’esecuzione;
i trasmette all’UITS entro il 15 novembre di ogni anno il preventivo per l’anno successivo per il conseguimento dei propri obbiettivi, secondo un piano di voci di spesa predisposto dall’UITS;
l predispone il consuntivo annuale ed i rendiconti quadrimestrali con le relative relazioni, rimettendoli all’Unione per l’esame e l’approvazione;
m sottopone all’Assemblea Regionale la relazione annuale della propria gestione che, dopo l’approvazione assembleare è trasmessa all’UITS;
n vigila sull’osservanza dello Statuto e delle norme federali in materia sportiva;
o adempie a tutti gli incarichi conferiti dall’UITS.
Articolo 3
Il Presidente del Comitato Regionale
1 Il Presidente del C.R. esercita le proprie attribuzioni ai sensi dell’art. 22 dello Statuto.
2 Il Presidente del C.R. è responsabile unitamente al Comitato Regionale del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell’Assemblea Regionale e del Consiglio Direttivo dell’UITS. A tale fine firma gli atti di competenza territoriale o ne delega la firma ad altro componente del Comitato medesimo che assume la funzione di Vicepresidente.
3 Il Presidente del C.R. svolge la sua attività amministrativa quale funzionario delegato. Per quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni di carattere amministrativo in vigore presso l’Unione.
Articolo 4   
Gestione delle entrate da terzi
1 Il  C.R.  può  ricevere  contributi  e  finanziamenti  da  parte di  Enti   e da  terzi in  genere. Tali proventi potranno essere versati su apposito conto corrente bancario intestato al C.R. medesimo.
2 La   rendicontazione   di  tale  conto  corrente  dovrà    essere  inviata   all’UITS    al   termine  di      ogni  esercizio  finanziario,  unitamente    al   consuntivo   di     spesa  di  cui   alla  lettera  l)  del precedente articolo 2, e comunque entro il mese di marzo dell’anno successivo.